La Centrale Rischi e l’illegittima segnalazione
La Centrale dei Rischi (CR), è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia e disciplinata dal Testo Unico Bancario (TUB), che contiene le informazioni sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.
Le banche e le società finanziarie vi registrano le informazioni sui crediti e le garanzie concesse a tutti i loro clienti, sia quelli che non sono in regola con i pagamenti sia quelli che lo sono. Questi ultimi sono la grande maggioranza. In sostanza, la CR non è una lista di “cattivi pagatori”. In essa vi è raccolta la “storia creditizia” di un cliente, con le indicazioni se ha pagato regolarmente o se ha avuto qualche difficoltà a rimborsare i suoi debiti. Per chi ha una buona “storia creditizia”, le informazioni della CR sono utili per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori; ciò vale tra l’altro per coloro che non possono presentare garanzie per ottenere un finanziamento e quindi possono far valere solo la correttezza dei propri comportamenti al fine di ottenere altri prestiti. Ogni qualvolta un privato o un’impresa presentano una domanda di finanziamento, gli intermediari possono chiedere informazioni alla Banca d’Italia per valutarne il merito di credito, cioè la capacità del cliente di rimborsare il finanziamento. Essi possono consultare i dati disponibili in CR solo con riferimento agli ultimi tre anni: quindi non è vero che se un cliente ha avuto difficoltà a ripagare un debito rimane “per sempre” classificato come “cattivo pagatore” nelle informazioni consultabili dagli intermediari. Di fatto la CR favorisce l’accesso al credito per la clientela “meritevole”: chi ha una buona “storia creditizia” è più facile che ottenga un finanziamento e a condizioni migliori.
Come accedere ai dati contenuti nella Centrale Rischi?
Tutti abbiamo il diritto di sapere se siamo segnalati nella Centrale dei Rischi (CR), da chi, come e poiché a volte le informazioni inserite nel sistema della Centrale Rischi non sono corrette e/o aggiornate, è consigliabile, ancora prima di chiedere un finanziamento, di verificare sempre presso la Banca d’Italia i dati contenuti nella Centrale Rischi.
Una volta acquisiti i nostri dati disponibili nella CR, abbiamo il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti se le riteniamo sbagliate. A tal fine possiamo rivolgerci alla banca o alla società finanziaria segnalante o presentare un esposto alla Banca d’Italia.
Le banche e le società finanziarie sono responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla CR.
Qualora le informazioni non siano corrette, l’interessato può rivolgersi direttamente all’intermediario che è tenuto a cancellare e correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.
In caso di problemi o contestazioni, il cliente può presentare un reclamo direttamente all’intermediario, ricorrere a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario – ABF) oppure rivolgersi al giudice ordinario, anche attraverso il ricorso a un procedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) col quale potrà ottenere nell’immediato un ordine di correzione e/o cancellazione; salva la possibilità di instaurare un successivo giudizio ordinario per ottenere il risarcimento dei danni patiti, che di regola vengono liquidati dal Giudice.
Per maggiori dettagli sulle ultime sentenze in merito all’illegittima segnalazione Crif rimando a questo link.