Accettazione dell’eredità
Per poter diventare erede è necessario che il chiamato accetti l’eredità.
L’accettazione può avvenire:
- in maniera espressa oppure tacita
- semplice o con beneficio di inventario
A seguito della stessa l’erede diventa titolare del patrimonio ereditario con effetto retroattivo dal giorno in cui si è aperta la successione (data della morte del de cuius) anche se l’accettazione avviene in un momento successivo.
Accettazione espressa
L’accettazione espressa avviene tramite una dichiarazione di volontà che deve essere contenuta necessariamente in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (da un notaio o da un cancelliere del tribunale) ed è irrevocabile: una volta formalizzata l’accettazione, si è eredi per sempre e non è più possibile rinunciare all’eredità. Essa non può essere sottoposta a un termine (es. fino all’anno x) né è possibile accettare l’eredità sotto condizione (es. accetto se mi verrà assegnato un milione). Non è nemmeno possibile accettare in maniera parziale l’eredità (es. accetto alcuni beni e altri no), così come non è possibile accettare l’eredità devoluta per legge (cioè quella che spetterebbe in base alle norme dettate dal codice civile), rifiutando quella devoluta per testamento (cioè i beni attribuiti dal de cuius nel testamento).
Accettazione tacita
L’accettazione tacita invece si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (ad esempio dona un bene ereditario, lo vende, cede i diritti di successione, rinuncia a tali diritti verso corrispettivo o a vantaggio di alcuni soltanto degli altri chiamati).
Diversamente, non costituiscono atti di accettazione tacita il semplice possesso dei beni ereditari, il compimento di atti di amministrazione temporanea, la richiesta di un sequestro o di apposizione dei sigilli, la registrazione e la trascrizione del testamento del de cuius, la dichiarazione di successione all’agenzia delle entrate e il pagamento della relativa imposta, il pagamento di un debito del defunto.
Comportano invece accettazione tacita:
- la proposizione dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte del legittimario;
- il conferimento di un mandato a compiere gli atti relativi all’amministrazione dei beni ereditari;
- l’incasso di somme dell’eredità;
- l’esercizio dell’azione di risoluzione di un contratto stipulato dal defunto;
- la domanda giudiziale di divisione;
- la richiesta di voltura catastale (anche se ciò è molto discusso).
In alcuni casi non serve l’accettazione
Ciò avviene:
- nel caso in cui il chiamato all’eredità sia in possesso dei beni ereditari ed entro tre mesi dalla morte del de cuius non dichiari di accettare con beneficio di inventario: egli si intende automaticamente erede e non può più rinunciare;
- in mancanza di testamento, se non vi sono parenti fino al sesto grado, l’eredità viene devoluta allo Stato e l’acquisto da parte di esso avviene senza bisogno di accettazione e non vi può essere rinuncia.
Termine entro il quale è possibile accettare:
L’accettazione dell’eredità può avvenire entro il termine di prescrizione di 10 anni.